Per il 2020 i 50 crediti Ecm da acquisire per il personale indicato nell’articolo risultano giá maturati.

http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=85983
Articolo 6
2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l’anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione del- l’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.